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Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 - Voto elettori residenti all'estero: termini e modalità di esercizio dell’opzione per il voto in Italia

Informazioni sulle modalità per l'esercizio dell'opzione per il voto in Italia, in occasione del referendum del 22 e 23 marzo 2026, da parte degli elettori residenti all'estero

Data :

19 gennaio 2026

Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 - Voto elettori residenti all'estero: termini e modalità di esercizio dell’opzione per il voto in Italia
Municipium

Descrizione

Per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025) del 22 e 23 marzo 2026, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero) fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro sabato 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato.

L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. 

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2026, 12:17

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