Descrizione
ORDINANZA COMMISSARIALE N. 95 DEL 30/09/2024
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PRIVATA E REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE
PERIODO 1 OTTOBRE 2024 - 31 MARZO 2025
Il comune di Riccione con propria ordinanza n. 95/2024 recepisce le misure per il miglioramento della qualità dell’aria previste dalla nuova normativa
- veicoli Benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2
- veicoli Gpl/benzina o Metano/benzina Euro 0 (pre euro) ed Euro 1
- veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, anche se dotati di filtro antiparticolato
- ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro) ed Euro 1
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di:
- venerdì 01/11/2024;
- lunedì 11/11/2024
- mercoledì 25/12/2024;
- giovedì 26/12/2024
- mercoledì 01/01/2025
DOMENICHE ECOLOGICHE
TUTTE LE DOMENICHE comprese nel periodo dal 01/10/2024 – 31/03/2025, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, dei seguenti veicoli:
- veicoli Benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2
- veicoli Gpl/benzina o Metano/benzina Euro 0 (pre euro) ed Euro 1
- veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 5
- ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro) ed Euro 1
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nelle giornate di domenica
- domenica 08/12/2024
BIOMASSE
Dal 01/10/2024 – 31/03/2025, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multicombustibile, è vietato l’uso di combustibili solidi per il riscaldamento ad uso civile (legna, pellet, cippato, altro):
- nei generatori di calore, con potenza nominale fino a 500kW, alimentati a biomasse combustibili solide, con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle così come definite dal decreto del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2017 n.186;
- nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;
Nei generatori di calore a pellet, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet certificato classe “3 stelle” da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014;
MISURE EMERGENZIALI
Dal 01/01/2023 al 30/04/2023 l'adozione delle seguenti misure emergenziali a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al luned, mercoledì e vernerdì, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso), nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE, nel medesimo giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 giorni, si applicano le seguenti misure emergenziali:
- ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli diesel EURO 5
- divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; sono escluse dalle limitazioni le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo e e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030
Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì e giovedì o, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di “nessun allerta”, o confermare l’allerta.
Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.
ABBRUCIAMENTI
Su tutto il territorio comunale dal 01/01/2023 al 30/04/2023 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali,ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni complessivi nei mesi di ottobre, marzo e aprile, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Le modalità con cui dovranno essere condotti e modificati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportate nell’allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021.
AREE INTETESSATE DALL'ORDINANZA
L'Area del centro abitato del Comune di Riccione in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l’allegato 1 ed è costituita da:
Zona urbana a mare della Strada Statale 16.
Sono escluse/i dalle limitazioni:
- la Strada Statale 16;
- i seguenti tratti della viabilità urbana a confine:
- viale Torino dal confine con Misano Adriatico,
- viale Felice Pullè e viale Gabriele d’Annunzio dal confine con Rimini,
Tratti di viabilità urbana accessibile al fine di consentire l'accesso ai parcheggi principali ed alla struttura ospedaliera: - viale Vercelli, viale Aosta, viale Luigi Angeloni, viale Portofino, viale Castrocaro, viale Vittorio Emanuele II, Luigi Einaudi, viale Ceccarini (tratto tra viale Vittorio Emanuele II e viale delle Magnolie), viale delle Magnolie, viale XIX Ottobre (tratto compreso tra viale Panoramica e viale Diaz), viale Panoramica (tratto tra viale XIX Ottobre e viale Santorre di Santarosa), viale Santorre di Santarosa (tratto tra viale Panoramica e via Adriatica), viale Giovanni da Verazzano, viale Milano, viale Frosinone, viale Formia, viale Cervi (tratto compreso tra viale Frosinone e viale Formia), viale Ruffini (tratto compreso tra viale Cervi e p.zza Unità), viale Lazio (tratto compreso tra viale Formia e l’accesso al parcheggio della biblioteca), viale Bonderno, viale Cortemaggiore (tratto tra viale Bonderno e viale Lungorio), viale Lungorio, viale dei Mille (tratto compreso tra viale Lungorio e viale Parini), viale Catullo (tratto compreso tra Viale Parini e l’accesso al Parcheggio Palacongressi), viale Emilia, viale Giuseppe Verdi.
ESCLUSIONE DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti e possono sempre circolare:
- autoveicoli elettrici e ibridi con motore elettrico
- ciclomotori e motocicli elettrici
- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 o 3 posti
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada
Le limitazioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre. A partire da gennaio 2023, per i veicoli soggetti alle limitazioni,è entrato in vigore anche il nuovo sistema Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti), un servizio che, tramite installazione di una black box, consente ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un numero di km annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo (non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche). Sono previste premialità in chilometri aggiuntivi per i mezzi che adottano uno stile di guida più sostenibile.
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Il nuovo sistema si aggiungerà alla manovra ordinaria che, da gennaio, introdurrà nuove limitazioni per i diesel Euro 4 ed Euro 5.
DISPOSIZIONI IN CAMPO AGRONOMICO
Circolare esplicativa della Regione Emilia Romagna in ordine alle tecniche di distribuzione degli effluenti ammesse dalle disposizioni per la tutela della qualità dell’aria di cui alla DGR n. 1412 del 25/09/2017 e DGR n. 33 del 13/01/2021.
Le disposizioni per la tutela della qualità dell’aria attualmente in vigore prevedono, fra le diverse misure da attivare dal 1° ottobre al 30 aprile in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero del PM10, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.
Tale misura emergenziale è stabilita dalle seguenti deliberazioni:
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DGR 1412/2017, punto 1, lettera d), punto iv. “iv. divieto di spandimento dei liquami zoo-tecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”;
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DGR 33/2021, punto 1, lettera g) “g) estensione dell’applicazione della misura emergen-ziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoc-caggio, verificato dall’autorità competente al controllo”.
Si ritiene opportuno, con la presente circolare, fornire alcuni chiarimenti tecnici in merito al con-cetto di “liquami zootecnici” ed alle tecniche ammissibili per lo spandimento degli stessi.
Per “liquami zootecnici” si intendono i materiali definiti nel regolamento regionale 3 del 15/12/2017 all’articolo 2 comma 1 lettere h) e w), come di seguito specificato:
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liquami: effluenti di allevamento non palabili;
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materiali assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento:
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liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
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liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
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deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
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frazioni non palabili derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento (Allegato I, tabella 2, del RR n. 3/2017);
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liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
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acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti so-stanze pericolose;
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eventuali residui di alimenti zootecnici.
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digestato non palabile: digestato tal quale, frazioni chiarificate del digestato assimilati al li-quame.
Per le tecniche di spandimento ammesse in situazioni emergenziali per la qualità dell’aria, si ritiene opportuno integrare l’elenco stabilito dalla DGR 1412/2017, che prevede siano sempre consentite l’iniezione diretta al suolo e l’interramento immediato contestuale alla distribuzione, con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento.
Si chiarisce che le tecniche di spandimento ammesse, in quanto assimilabili a quelle sopra citate in termini di contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono:
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Fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
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Spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;
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Su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;
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Iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm
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Licenza di distribuzione
Ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2025, 14:27