Descrizione
L’art. 12 della legge regionale 16/2004 stabilisce che i soggetti privati, proprietari, comproprietari (con il consenso degli altri comproprietari) o usufruttuari, possono locare direttamente ai turisti un numero massimo di 3 appartamenti posti nel comune o in più comuni, in forma non imprenditoriale, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, e senza fornitura di servizi aggiuntivi, previa comunicazione al Comune in cui è ubicata l'unità.
Requisiti del soggetto che avvia la locazione turistica e condizioni generali:
-essere proprietari o usufruttuari come persone private NON RESIDENTI nell'unità abitativa da locare (è escluso il comodatario. Il contratto di comodato, art. 1803 c.c., disciplina infatti la nascita di diritti e obblighi senza, tuttavia, produrre effetti reali e traslativi. Infatti il comodatario che riceve il bene ad uso gratuito acquisisce il solo diritto personale di godimento, non producendosi alcun effetto in termini di trasferimento di diritti reali sul bene stesso. In altri termini un appartamento in comodato d'uso gratuito non può essere affittato a una terza persona dal comodatario.)
-le unità abitative non devono essere superiori a tre. Per un numero superiore è necessario avviare gestione in forma d’impresa tramite Scia per attività di "Case e appartamenti per vacanza” CLASSIFICATE IN SOLI (art.11 L.R. 16/2004);
-non fornire servizi complementari o aggiuntivi diversi da quelli minimi individuati negli atti della Giunta Regionale di cui alla delibera n.2186 del 12.2005;
-non essere inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione per la pubblicità della propria attività (così dette forme “Shering economy” es. Booking, Airbnb). Ci si può avvalere di siti internet privati per la semplice attività
-esercitare la locazione in modalità non continuativa nell’arco dell’anno, poiché l’esercizio abituale e continuato si configura come attività professionale e pertanto in forma d’impresa (art. 2082 cc)
Documentazione da presentare
Presentare il modello di comunicazione in formato PDF tramite pec comune.riccione@legalmail.it - allegare documento identità
Adempimenti successivi:
-Registrarsi sul Portale Alloggiati della Polizia di Stato : https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/
-Ottenere la registrazione sul portale Ross 1000 del Servizio Statistica Regionale (codice CIR) - vedi informazioni in calce
-Registrarsi sul portale del Ministero del Turismo (Codice CIN) - vedi informazioni in calce
-Versare la tassa di soggiorno previa registrazione al servizio Tributi www.comune.riccione.rn.it/home/ids
Costi e validità
Nessun costo di presentazione.
Attività soggetta a versamento tassa di soggiorno
CODICE CIR
Il codice CIR è rilasciato dal Servizio Statistica Regionale tramite registrazione sul portale Ross1000
DGR N. 687 DEL 04/05/2023 - modalità operative pe l'acquisizione del Codice identificativo di riferimento (CIR) - in vigore dal 24 maggio 2023
Per informazioni relative al CIR o all’utilizzo di Ross1000, i gestori delle strutture ricettive potranno scrivere alla casella statisticaturismo@regione.emilia-romagna.it o chiamare il numero 051/5274242 dalle ore 9 alle 13.00 e dalle 14:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).
oppure SERVIZIO STATISTICA ---- sede Rimini --- Tel 0541/794739 - 3396836776
CODICE CIN
Come richiedere il CIN
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è richiedibile attraverso il portale telematico BDSR del Ministero del Turismo, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell'art. 13-ter del DL 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.
Per informazioni di carattere generale sul CIN – Codice Identificativo Nazionale per le strutture turistico-ricettive e gli immobili in locazione breve o turistica è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:
Contact Center del Ministero del turismo: Tel. 06.164169910
E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it, urp@ministeroturismo.gov.it
VEDI ALLEGATO CIRCOLARE CIN
N.B. Con un comunicato del 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha prorogato il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN (codice identificati nazionale) che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Pdf/A
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
Nel momento in cui l'unità abitativa viene occupata dal turista, il proprietario deve comunicare i nominativi all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura di Rimini) entro 24 ore dalla consegna dell'immobile, previa registrazione sul sito “Alloggiatiweb” link https://questure.poliziadistato.it/it/Rimini/articolo/5730dcff88d34354510806
(n.b. la registrazione del contratto all’agenzie delle entrate sostituisce la comunicazione alla Questura).
Classificazione su base volontaria degli appartamenti
E’ possibile su base volontaria, classificare gli alloggi a 2 o 3 soli, barrando l’apposita casella prevista nel modulo di comunicazione e compilando l’allegato (modello I). In tal caso è possibile esporre esternamente la targa di classificazione in soli su modello regionale.
Ulteriori informazioni - Servizio Attività Produttive sito Viale San martino 51 - Riccione - tel. 0541/426012-11 .
Riferimenti normativi
Art. 12 L.R. 16-2004 e successive Delibere regionali (Determina dirigenziale n.14543 del 15 dicembre 2010).
Requisiti attività - DGR N. 2186/0005 modificata dalla DGR N. 802/2007
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2024, 13:15