Comunicare subingresso - trasferimento - sospensione - modifica societaria - auto vidimazione del registro e cessazione definitiva di Agenzie d'affari

Occorre presentare apposita Comunicazione tramite portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della Camera di Commercio che provvederà ad inoltrarlo al settore competent

Tipi di documento:
Modulistica
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Descrizione

 

Descrizione : si definiscono Agenzie d’affari tutte le imprese che effettuano professionalmente, con scopo di lucro, attività di intermediazione a favore di terzi, con assunzione e trattazione di affari altrui, attraverso la propria opera, a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

Sono Agenzie d'affari NON di competenza del Comune ma del Questore:

  • le Agenzie matrimoniali;
  • le Agenzie di recupero crediti;
  • le Agenzie di pubbliche relazioni

Non sono da intendersi come Agenzie d'affari:

  • l'attività di agenti o rappresentanti di commercio;
  • l'agenzia di mediazione immobiliare;
  • l'agenzia di viaggi;
  • le Agenzie di pratiche auto;
  • le Mediazioni creditizie;
  • le Attività di promotore finanziario

Documentazione da presentare : sia nei casi di avvio che di subingresso, trasferimento, sospensione, modifica societaria, auto vidimazione del registro e cessazione definitiva, occorre presentare apposita Comunicazione tramite portale telematico impresainungiorno.gov.it - SUAP di Riccione della camera di Commercio che provvederà ad inoltrarlo al servizio competente. 

Ai sensi dell'art. 120 del T.U.L.P.S. gli esercenti delle agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative attività. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa.

Relativamente alla tenuta dei registri per le "Agenzie di Affari", dovrà essere utilizzata la procedura della "Autovidimazione" mediante la presentazione della stessa tramite lo stesso portale telematico www.impresainungiorno.gov.it.

Il registro può essere tenuto in formato cartaceo o informatico (Art. 2215-bis c.c.) e deve essere conservato per i successivi 5 anni.

Copia della "Auto-dichiarazione", con la ricevuta di avvenuta presentazione al Suap dell’Ente, che ne costituisce parte integrante, deve essere conservata insieme al registro, da esibire alle autorità preposte in caso di controllo.

Alla dichiarazione di vidimazione deve essere, altresì, allegata copia del Timbro della Società/Ditta individuale, con cui vengono vidimate le pagine del Registro giornaliero (solo per registro cartaceo).

Il Registro, una volta completato deve essere ultimato conformemente alle disposizioni di legge, e, in caso di prosecuzione dell’attività, ripresentata una nuova "Auto-dichiarazione" con le medesime modalità.

Costi e validità : sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni della Delibera di Giunta n. 26 del 25/01/2018.

La validità è permanente.

Tempi di evasione :  la contestuale ricevuta di protocollazione che consente di avviare attività ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR 160/2010 e smi.

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Formati disponibili

Pdf/A

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Licenza di distribuzione

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Riferimenti normativi

  • Art. 115 T.U.L.P.S. Regio Decreto 773/1931

Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2024, 13:10

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