Descrizione
Le comunicazioni di apertura e chiusura delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, sono obbligatorie da presentarsi entro il 1° OTTOBRE di ogni anno a cura dei gestori delle strutture, solo se in variazione a quanto precedentemnete comunicato con la Segnalazione di inizio attività (S.C.I.A) o con altre comunicazioni effettuate al Comune.
Sono ammesse aperture/chiusure straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 16/2004 s.m.i. purchè preventivamnete comunicate al Comune almeno 5 giorni prima. In caso di chiusure straordinarie per fondate ragioni, è consentita la deroga ai limiti stabiliti all'ar. 4, comma2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., previa comunicazione al Comune almeno 20 gioni prima. I termini stabiliti per l'invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.
Bed and Breakfast, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all’accoglienza in variazione a quanto comunicato in sede di S.C.I.A. o successivamente, anche modificando l’opzione scelta fra i 120 giorni di apertura e i 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare. Nel caso di scelta dell’opzione dei 120 giorni occorre indicare il/i periodo/i di effettiva apertura, mentre nel caso di scelta dell’opzione dei 500 pernottamenti l’attività si intende svolta per tutto l’anno solare, ma è possibile dichiarare eventuali periodi di chiusura, fatto salvo l’obbligo di comunicare al Comune la sospensione dell’attività fino al 31/12 una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti. Nel caso di comunicazione di sospensione per raggiungimento del tetto massimo di pernottamenti, l’attività si considera automaticamente ripresa con il decorrere del nuovo anno. Sono ammesse variazioni ai periodi di accoglienza o di chiusura dichiarati, nei limiti dei parametri connessi all’opzione scelta, purché preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima, specificando in ogni caso la data di ripresa dell’attività. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.
Trasmissione della pratica al SUAP in modalità telematica tramite il Portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della Camera di Commercio.
Non sono previsti oneri / diritti di segreteria o istruttori
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
pdf/A
Licenza di distribuzione
Riferimenti normativi
L.R. n. 16/2004 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità"
- art. 4 c. 2 - I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare. (NB nel caso di albergo stagionale che intenda effettuare aperture non estive serve autorizzazione aperture straordinarie del Comune di Riccione);
- art. 21 c. 3 lettera d) - Il titolare o il gestore comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.
D.G.R. 1156 del 23/07/2028 "Approvazione modalità e termini per la comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive e dei Bed and Breakfast"
Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2025, 13:40