Descrizione
L'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast) è svolta in modalità NON imprenditoriale da coloro che danno ospitalità e somministrazione della prima colazione nella propria abitazione di residenza o abituale dimora, in compresenza con gli ospiti, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi indicati nella D.G.R. 2149/2004.
Come ottenere il codice identificativo di riferimento (CIR) della Regione Emilia Romagna e il Codice identificativo Nazionale (CIN).
L'attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast) è soggetta alla richiesta del "codice identificativo di riferimento" (CIR), che viene rilasciato dalla Regione Emilia Romagna (banca dati Ross 1000). Questo codice serve per identificare in modo univoco ogni struttura ricettiva sul territorio regionale e viene utilizzato per fini statistici, amministrativi e di controllo.
ATTENZIONE: dal 01/01/2025 è obbligatorio possedere ed esporre il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Al fine di ottenere il CIN, permane l'obbligo preliminare di iscrizione nella banca dati regionale (CIR), ma in seguito all'acquisizione del CIN non sarà più necessario indicare anche il CIR nel materiale promozionale e nella documentazione di commercializzazione dell'attività ricettiva. In altre parole, l'indicazione del CIN assolve l'obbligo di indicazione del CIR.
Per ottenere il CIN tutte le unità immobiliari destinate alla locazione turistica, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Indicazioni operative sul tema sono contenute nella circolare della Regione Emilia-Romagna prot. n. 951915 del 5 settembre 2024.
Requisiti Bed & Breakfast D.G.R. 2149/2004
Devono essere garantiti i seguenti servizi:
1) Somministrazione della prima colazione (in orario stabilito con la famiglia);
2) Riordino e pulizia quotidiana dei locali;
3) Cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
4) Cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno) due volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.
Come avviare l'attività
- presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Suap di Riccione utilizzando il portale telematico impresainungiorno.gov.it
- allegare alla Scia la planimetria con indicazione delle stanza utilizzate per gli ospiti, l'attestazione di conformità edilizia dell'appartamento, il documento d'identità dell'interessato e il versamento dei diritti suap, direttamente da portale telematico tramite PagoPA.
- La Regione Emilia-Romagna riceve automaticamente le pratiche trasmesse attraverso il portale impresainungiorno.gov.it e provvede di conseguenza a smistarle agli uffici territoriali competenti e ad abilitare il titolare o gestore alla piattaforma Ross 1000 dove consultare il proprio CIR.
- Importante: per consentire agli uffici regionali di trasmettere le credenziali di accesso, è necessario indicare nella pratica, oltre alla PEC, anche un indirizzo di posta elettronica non certificata.
- Dopo aver ottenuto il CIR, per richiedere il CIN occorre collegarsi alla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Contact Center del Ministero del turismo: Tel. 06.164169910 - E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it, urp@ministeroturismo.gov.it
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
pdf/A
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
Imposta di Soggiorno
I titolari/gestori sono tenuti ad eseguire gli adempimenti per l'Imposta di Soggiorno - IdS presso il sito predisposto dal servizio tributi. Per ulteriori informazioni Indirizzo mail : impostasoggiorno@comune.riccione.rn.it
Rilevazioni statistiche sul turismo
I dati del movimento dei clienti e della consistenza ricettiva devono essere comunicati al Servizio statistica della Regione Emilia-Romagna (Ross1000) Tel. 0541/794739
Pubblica sicurezza (Questura)
Per le locazioni fino a 30 giorni bisogna comunicare alle autorità di pubblica sicurezza, mediante la piattaforma alloggiati web, le generalità degli ospiti.
Agenzia delle Entrate
Per le locazioni oltre il mese oltre alla forma scritta è necessaria la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate che provvederà ad effettuare la comunicazione antiterrorismo.
La targa d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
La Tabella dei prezzi massimi, viene esposta all'interno della struttura conformemente al modello regionale.
Riferimenti normativi
L.R. 16/2004 e s.m.i.- Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.
D.G.R. n. 2149 del 02/11/2004 - requisiti e standard strutturali
Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., entro il 1° ottobre di ogni anno, i bed and Breakfast sono tenuti a comunicare al Comune (tramite portale telematico), i periodi di disponibilità all’accoglienza in variazione a quanto comunicato in sede di S.C.I.A. o successivamente, anche modificando l’opzione scelta fra i 120 giorni di apertura e i 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare. Nel caso di scelta dell’opzione dei 120 giorni occorre indicare il/i periodo/i di effettiva apertura, mentre nel caso di scelta dell’opzione dei 500 pernottamenti l’attività si intende svolta per tutto l’anno solare, ma è possibile dichiarare eventuali periodi di chiusura, fatto salvo l’obbligo di comunicare al Comune la sospensione dell’attività fino al 31/12 una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti. Nel caso di comunicazione di sospensione per raggiungimento del tetto massimo di pernottamenti, l’attività si considera automaticamente ripresa con il decorrere del nuovo anno. Sono ammesse variazioni ai periodi di accoglienza o di chiusura dichiarati, nei limiti dei parametri connessi all’opzione scelta, purché preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima, specificando in ogni caso la data di ripresa dell’attività. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.
Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2025, 17:22