Descrizione
In merito al dibattito sollevato sulla proposta relativa ai corsi di primo soccorso e alla prevenzione delle emergenze negli istituti superiori, l’amministrazione comunale precisa che il provvedimento non è stato respinto per ragioni politiche o per una presunta mancanza di sensibilità sul tema della sicurezza degli studenti. Nessuna forza politica o istituzione è contraria alla tutela della salute dei giovani all'interno dei plessi scolastici e per questa ragione si chiede di porre fine a letture strumentali. Lo stop all’ordine del giorno - presentato da una componente della minoranza - è un atto dovuto di natura puramente tecnica, scaturito dal parere di regolarità contrario espresso dal dirigente del settore Servizi alla persona e alla Famiglia, Valter Chiani, in quanto l’atto chiedeva al Consiglio comunale di deliberare su materie che esulano dalle proprie competenze giuridiche.
Il quadro normativo e la tutela dell’autonomia scolastica
Il parere negativo espresso dagli uffici tecnici si basa sul rispetto rigoroso della legislazione vigente. L’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 stabilisce infatti che le funzioni amministrative riguardanti gli istituti secondari di secondo grado spettino esclusivamente alle Province e non ai Comuni. A questo si aggiunge il principio costituzionale dell’autonomia scolastica, sancito dall'articolo 117 della Costituzione, in base al quale un ente comunale non possiede la facoltà di imporre l’attivazione di corsi o programmi interni alle scuole. Tale facoltà resta in capo ai singoli dirigenti scolastici e agli organi d'istituto.
I percorsi formativi già previsti dalla legge
La sicurezza e l'addestramento al primo soccorso tra i banchi sono ambiti già ampiamente normati e resi obbligatori a livello nazionale da provvedimenti specifici. I corsi legati alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze sono regolati e resi obbligatori dal decreto legislativo 81 del 2008. Allo stesso modo, l’insegnamento delle manovre di primo soccorso e l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, indicato con la sigla Dae, trovano già copertura nella legge 107 del 2015 e nelle successive linee guida del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanate in concerto con il ministero della Salute nel 2017 per garantire standard formativi certificati.
I termini per la discussione in Consiglio comunale
L'inammissibilità tecnica non pregiudica la volontà di affrontare il tema nelle sedi opportune. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio pieno sostegno a ogni iniziativa utile a proteggere la comunità scolastica, purché attuata nel rispetto delle leggi e delle rispettive attribuzioni istituzionali.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026, 12:27