Descrizione
ORDINANZA N. 88 DEL 30/09/2025
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PRIVATA E REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE
PERIODO 1 OTTOBRE 2025 - 31 MARZO 2026
Il comune di Riccione con propria ordinanza n. 95/2024 recepisce le misure per il miglioramento della qualità dell’aria previste dalla nuova normativa
1. nel periodo dal 01/10/2025 al 31/03/2026, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione stradale nell’area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l’allegato 1 che forma parte integrante della presente ordinanza, dei seguenti veicoli:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1, EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- veicoli GPL/benzina e metano-benzina EURO 0, EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- ciclomotori EURO 0 EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0 EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive.
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di:
- martedì 11/11/2025;
- lunedì 8/12/2025;
- giovedì 25/12/2025;
- venerdì 26/12/2025;
- giovedì 01/01/2026;
- martedì 06/01/2026.
2. nel periodo dal 01/10/2025 al 31/03/2026, nelle giornate di domenica (domeniche ecologiche) nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l’allegato 1 che forma parte integrante della presente ordinanza, dei seguenti veicoli:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1, EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- veicoli GPL/benzina e metano-benzina EURO 0, EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- ciclomotori EURO 0 EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0 EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive.
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nella giornata di domenica 02/11/2025.
3. nel periodo dal 01/10/2025 al 31/03/2026, in tutto il territorio comunale, il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
4. nel periodo dal 01/10/2025 al 31/03/2026, in tutto il territorio comunale:
4.1. il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
4.2. il divieto di abbruciamento ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
4.3. al divieto di cui al punto 4.2 sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:
a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.
Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti. L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.
5. durante la stagione termica 2025-26, in tutto il territorio comunale, l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
6. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
6.1. l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
6.2. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
7. nel periodo dal 01/10/2025 al 31/03/2026 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino e fino al successivo giorno di controllo compreso:
7.1. nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione stradale nell’area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l’allegato 1 che forma parte integrante della presente ordinanza, dei seguenti veicoli:
· veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1, EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
· veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
· veicoli GPL/benzina e metano-benzina EURO 0, EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
· ciclomotori EURO 0 EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
· motocicli EURO 0 EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive.
7.2. in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
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Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
Attuazione del sistema Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) sul territorio comunale di riccione in attuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1493 del 22/09/2025.
Adesione al Servizio al Link: https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/index
Il rispetto delle seguenti disposizioni:
1. la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle prescrizioni del vigente Piano Aria Integrato Regionale, è consentita ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla DGR n. 1493/2025, appartenenti alle seguenti categorie:
· veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
· veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, ed EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
· veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
· ciclomotori EURO 0, ed EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
· motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
2. La disposizione di cui al precedente punto 1 è valida fino al 30 settembre 2028, fatte salve le modifiche alle categorie di veicoli limitati in via strutturale che troveranno attuazione nei tempi previsti dal PAIR 2030 e dalla L. n. 105/2025;
3. La disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace a partire dall’avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale;
4. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le domeniche ecologiche, individuate nella specifica ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa ordinanza.
5. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpae, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione. Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;
6. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato “Soglia esaurita” ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell'allegato C della sopracitata DGR n. 1493/2025;
7. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, …) attestante la prenotazione presso la struttura;
8. La disposizione di cui al precedente punto 7 non si applica ai veicoli che presentano lo stato “Servizio assente” nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell’annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria;
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2025, 09:25