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Regione Emilia-Romagna
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Intermediazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico da parte di Agenzie Immobiliari

Agenzie immobiliari di intermediazione appartamenti turistici

Tipi di documento:
Argomenti:
Turismo
Imprese
Municipium

Descrizione

Destinazione d'uso degli immobili interessati - Adempimenti preventivi per Affitti Brevi

Ai sensi della L.R. 10 del 19/12/2026, recepita con Delibera di Consiglio n. 16 del 23/04/2026, per gli immobili destinati a locazioni brevi (contratti fino a 30 giorni) è necessario richiedere il cambio di destinazione d’uso in categoria b6, da presentare tramite SUE / Sportello Edilizia Privata.

Solo dopo l’avvenuto cambio d’uso potrà essere avviata l’attività con modalità affitto breve.

L'attività è rivolta alle agenzie immobiliari che svolgono l'attività di intermediazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/04, per conto di proprietari, usufruttuari e possessori ad altro titolo. Le agenzie immobiliari possono erogare, quali attività collegate direttamente alla conclusione dell'affare, i seguenti servizi accessori:

  • possono effettuare promozione pubblicitaria in proprio,
  • possono fornire il servizio di ricevimento e recapito.

Possono inoltre fornire i seguenti servizi su richiesta:

  • assistenza e manutenzione alle case e appartamenti,
  • pulizia delle case e appartamenti,
  • fornitura di biancheria pulita.

Gli alloggi intermediati da parte dell'agenzia, con contratto in forma scritta, possono essere classificati su base volontaria dal privato contraente, a due o tre soli (seconda o terza categoria). La classificazione di tali alloggi è effettuata sulla base dei requisiti previsti dalle sole sezioni prima e terza della tabella di classificazione delle strutture extralberghiere "case e appartamenti per vacanze", purché il dichiarante si renda disponibile al controllo da parte dell'amministrazione comunale dei requisiti che sotto la propria personale responsabilità lo stesso ha autocertificato, anche sulla base di un apposita regolamentazione comunale.

In caso di classificazione sono applicabili i parametri per il calcolo della capacità ricettiva previsti per le case e appartamenti per vacanze ed è possibile l'esposizione della medesima targa di classificazione prevista per tali strutture ricettive.

Il Comune, con provvedimento motivato, in particolare quando rilevi problematiche relative ad aspetti sanitari e di sicurezza, potrà non accettare la richiesta di classificazione, e revocarla, con conseguente divieto di utilizzare la classifica e obbligo di rimozione della targa, nonché applicare la sanzione prevista dall'art. 39 della L.R. 16/04.

Servizi e dotazioni obbligatorie

Nelle case e appartamenti per vacanze e negli alloggi destinati alla locazione turistica deve essere assicurata la fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti.

Per ogni persona ospitabile devono essere forniti:

  • Posate (2 coltelli due forchette un cucchiaio un cucchiaino)
  • Piatti 2 piatti piani ed un piatto fondo
  • Un bicchiere per persona + altri due almeno di riserva
  • Una tazza ed una tazzina

Per casa appartamento:

  • una batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente e pentolino per il latte)
  • 2 coltelli da cucina
  • 1 zuccheriera
  • 1 caffettiera
  • 1 scolapasta
  • 1 mestolo
  • 1 insalatiera
  • 1 piatto da portata
  • 1 grattugia
  • 1 apribottiglie/cavatappi
  • 1 tagliere

Tutto il materiale fornito dev'essere comunque in buono stato, qualunque sia la categoria dell'appartamento.

Per le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi destinati alla locazione turistica devono essere assicurati i seguenti requisiti e condizioni:

  1. la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
  2. fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda;
  3. impianto di riscaldamento dei locali per locazioni dal 1° ottobre al 30 aprile.

Agenzie immobiliari di intermediazione

Le agenzie immobiliari di sola intermediazione presentano la SCIA telematica al comune in cui sono ubicati gli immobili da locare.

Alla SCIA devono essere allegati gli elenchi degli alloggi intermediati.

L'elenco deve contenere i seguenti elementi in caso di alloggi non classificati:

  1. l'indirizzo della casa o appartamento e l'eventuale denominazione;
  2. la planimetria con indicati i metri quadrati dell'appartamento e dei diversi vani, il numero dei posti letto e i bagni a disposizione degli ospiti. Qualora la planimetria non sia allegata dovrà essere comunque tenuta a disposizione da parte del gestore per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
  3. il periodo di messa in locazione;
  4. il prezzo della locazione come concordato con l'agenzia. Qualora non specificato il prezzo si intende comprensivo della pulizia finale dell'appartamento;
  5. la dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del sottoscrittore del contratto con l'agenzia immobiliare, con la quale si attesti che l'immobile da locare è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria e di prevenzione incendi, che nell'immobile da locare è assicurata la fornitura di arredo, utensili così come da elenco di cui sopra e che tutto il materiale è in buono stato. Nella stessa certificazione il medesimo soggetto deve indicare il numero dei posti letto e che lo stesso non supera i limiti indicati dai regolamenti edilizi e di igiene.

In caso di appartamenti classificati l'elenco allegato alla SCIA deve contenere i seguenti elementi:

  1. l'indirizzo della casa o appartamento e l'eventuale denominazione;
  2. la planimetria con indicati i metri quadrati dell'appartamento e dei diversi vani, il numero dei posti letto e i bagni a disposizione degli ospiti. Qualora la planimetria non sia allegata dovrà essere comunque tenuta a disposizione da parte del gestore per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
  3. il periodo di messa in locazione;
  4. il prezzo della locazione come concordato con l'agenzia. Qualora non specificato il prezzo si intende comprensivo della pulizia finale dell'appartamento;
  5. la dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del sottoscrittore del contratto con l'agenzia immobiliare, con la quale si attesti che l'immobile da locare è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria e di prevenzione incendi, che nell'immobile da locare è assicurata la fornitura di arredo, utensili così come da elenco di cui sopra e che tutto il materiale è in buono stato;
  6. la categoria dell'appartamento (due o tre soli) e la dichiarazione di classificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del sottoscrittore del contratto con l'agenzia immobiliare o, se già presentata, gli estremi di riferimento del documento, unitamente alla dichiarazione dello stesso soggetto di permettere i controlli da parte del Comune in qualsiasi momento. Con lo stesso documento si darà atto della capacità ricettiva calcolata in modo analogo a quanto stabilito per le case e appartamenti per vacanza;

Gli elenchi sono presentati la prima volta contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'inizio attività e ripresentati aggiornati annualmente entro il 1 ottobre. Qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative in corso d'anno, gli elenchi sono aggiornati trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità stesse.

L'adempimento relativo alla presentazione degli elenchi alle scadenze prestabilite, sostituisce la comunicazione indicata all'articolo 12, comma 2, della L.R. 16/04 (comunicazione entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nella restanti località).

Le stesse agenzie effettuano le comunicazioni previste all'articolo 12, comma 3, della L.R. 16/04 (dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia statistica), nonché le comunicazioni previste ai commi 344 e 345 della Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005).

SCIA Inizio Attività  

  • presentare scia telematica dal portale impresainungiorno.gov.it . Per accedere al portale è necessario registrarsi con credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS,Telemaco) e possedere la firma digitale .p7m (o CAdES). La pratica può essere compilata anche tramite un professionista o altro soggetto munito di procura speciale.
  • Importante: per consentire agli uffici regionali di trasmettere le credenziali CIR, è necessario indicare nella pratica, oltre alla PEC, anche un indirizzo e-mail 
  • La Regione Emilia-Romagna riceve automaticamente le pratiche trasmesse attraverso il portale impresainungiorno.gov.it  e provvede di conseguenza ad abilitare il titolare o gestore alla piattaforma Ross 1000 dove consultare il proprio CIR (Tel. 0541/794739 ufficio Statistica Regionale - sede di Rimini). 
  • Dopo aver ottenuto il CIR, per richiedere il CIN occorre collegarsi alla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Contact Center del Ministero del turismo: Tel. 06.164169910 Email: info.bdsr@ministeroturismo.gov.iturp@ministeroturismo.gov.it

ATTENZIONE: dal 01/01/2025 è obbligatorio possedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Al fine di ottenere il CIN, permane l'obbligo preliminare di iscrizione nella banca dati regionale (CIR). Il CIN andrà esposto all’esterno dello stabile e indicato in tutte le situazioni di pubblicità, promozione e commercializzazione della struttura ricettiva, con qualunque mezzo effettuate. A seguito dell'acquisizione del CIN non sarà più necessario indicare anche il CIR nel materiale promozionale e nella documentazione di commercializzazione dell'attività ricettiva. In altre parole, l'indicazione del CIN assolve l'obbligo di indicazione del CIR.

È stata emanata la  Circolare della Regione Emilia-Romagna prot. n. 951915 del 5 settembre 2024 con la quale sono state date indicazioni interpretative principalmente in merito all’armonizzazione della normativa regionale sul CIR con la normativa nazionale sul CIN, il Codice identificativo nazionale obbligatorio per tutte le strutture e le tipologie ricettive. 

Municipium

Formati disponibili

pdf/A

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Licenza di distribuzione

Municipium

Riferimenti normativi

L.R. 16/2004 (strutture ricettive ed extraricettive) e successive modifiche.

DELIBERA G.R. 2186/2005

DELIBERA G.R. 802/2007

Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2026, 14:48

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