Descrizione
Definizione dell’attività – art. 10 L.R. 16/2004 e successive modifiche
Si definiscono "Affittacamere, room and breakfast e locanda" quelle strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e composte da non più di sei camere, destinate a clienti, che non siano ubicate in più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, in cui è fornito alloggio ed eventualmente, servizi complementari.
I locali devono essere in possesso dei requisiti previsti per la civile abitazione in materia edilizia ed igienico-sanitaria. L’utilizzo delle abitazioni per questa attività non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.
L’attività può essere esercitata come semplice affittacamere, che prevede la sola fornitura dell’alloggio, oppure con le seguenti specificazioni tipologiche:
• “Camera e colazione - Room & Breakfast” - quando oltre all’alloggio è fornita almeno la prima colazione;
• “Locanda” - quando l’attività di affittacamere è svolta congiuntamente all’esercizio di attività di ristorazione aperta al pubblico. L’esercizio di locanda prevede la
somministrazione della prima colazione e di almeno un pasto su richiesta;
In caso di locanda, il servizio di prima colazione può essere fornito nel pubblico servizio o in alternativa può essere predisposto un angolo thè-caffè, all’interno delle stanze o nel locale di soggiorno. Si intende per angolo thè-caffè, la dotazione di un bollitore elettrico posto all’interno della stanza sopra un apposito supporto. La dotazione deve essere completata da bustine per thè o caffè per la preparazione delle bevande e una fornitura di zucchero, brioches o biscotti preconfezionati per ogni ospite, nonché la presenza di
tazza, piattino, cucchiaio e coltello per ogni ospite.
Inizio Attività
La scelta di avviare attività di Affittacamere prevede l’obbligo di segnalare in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune in cui è ubicata l'attività:
- presentare SCIA telematica dal portale impresainungiorno.gov.it
- La Regione Emilia-Romagna riceve automaticamente le pratiche trasmesse attraverso il portale impresainungiorno.gov.it e provvede di conseguenza ad abilitare il titolare o gestore alla piattaforma Ross 1000 dove consultare il proprio CIR.
- Dopo aver ottenuto il CIR, per richiedere il CIN occorre collegarsi alla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Contact Center del Ministero del turismo: Tel. 06.164169910 - E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it, urp@ministeroturismo.gov.it
ATTENZIONE: dal 01/01/2025 è obbligatorio possedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Al fine di ottenere il CIN, permane l'obbligo preliminare di iscrizione nella banca dati regionale (CIR). Il CIN andrà esposto all’esterno dello stabile e indicato in tutte le situazioni di pubblicità, promozione e commercializzazione della struttura ricettiva, con qualunque mezzo effettuate. A seguito dell'acquisizione del CIN non sarà più necessario indicare anche il CIR nel materiale promozionale e nella documentazione di commercializzazione dell'attività ricettiva. In altre parole, l'indicazione del CIN assolve l'obbligo di indicazione del CIR.
È stata emanata la Circolare della Regione Emilia-Romagna prot. n. 951915 del 5 settembre 2024 con la quale sono state date indicazioni interpretative principalmente in merito all’armonizzazione della normativa regionale sul CIR con la normativa nazionale sul CIN, il Codice identificativo nazionale obbligatorio per tutte le strutture e le tipologie ricettive.
In caso di Room and Breakfast:
la struttura deve essere dotata di una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande che sia una superficie complessiva di almeno mq. 14, per i primi sei
alloggiati; per gli ulteriori ospiti che utilizzino congiuntamente le sale, andrà calcolato un ulteriore metro quadro a testa.
In caso di somministrazione dei pasti principali (pranzo e/o cena), occorre la notifica sanitaria previo possesso dei seguenti parametri minimi relativi alla cucina:
1) Superficie totale utile di almeno 9 mq., con l'aggiunta di 0,3 mq. per ogni posto letto oltre il terzo;
2) Pavimento e pareti come richiesto per cucina di civile abitazione dal Regolamento edilizio comunale;
3) Finestra apribile all'esterno con le caratteristiche richieste dal Regolamento edilizio comunale per ambienti con destinazione d'uso per attività principale;
4) Impianto idrico per acqua calda e fredda, impianto elettrico, impianto di scarico, come richiesto per cucina di civile abitazione dal Regolamento edilizio comunale;
5) Cappa e canna di esalazione sopra i fuochi con le caratteristiche delle norme UNI 7129;
6) Un acquaio a due lavelli;
7) Apparecchio di cottura ad almeno quattro fuochi;
8) Un frigorifero;
9) Superficie di lavorazione pari ad almeno il 15% della superficie del pavimento della cucina;
10) Un armadio o simile per riporre le stoviglie;
11) Un armadio o simile per dispensa.
Cucina autogestita - La cucina può essere messa a disposizione dei clienti nella modalità di “autogestione”. In questo caso non è necessaria la notifica sanitaria purché tale
cucina rispetti i parametri minimi sopraelencati previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad eccezione del requisito
riguardante il frigorifero. In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina
autogestita e in caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito dei cibi nel frigorifero.
La Regione ha approvato i marchi (loghi) e le relative immagini coordinate per connotare l'attività di “Affittacamere”, “Camera e Colazione - Room and Breakfast” e “Locanda”
in Emilia-Romagna. Una targa con il marchio deve essere apposta all’esterno dell’abitazione dove si svolge l’attività e deve essere conforme al modello approvato con determina
dirigenziale n. 6008/2006, modificata con determina dirigenziale n. 7953/2006.
Non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi ma deve essere esposta in luogo ben visibile, nel luogo di ricevimento della struttura, la tabella prezzi.
Non è più necessario neppure il parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria della struttura. Tale parere è ora sostituito dalle dichiarazioni rese nella SCIA
Obblighi e vincoli del gestore:
Agli alloggiati deve essere garantito:
a) Servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
b) Fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda e impianto di riscaldamento dei locali se l'apertura comprende periodi dal 1° ottobre al 30 aprile;
c) Cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte alla settimana e ad ogni cambio del cliente;
d) Cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio di cliente;
e) Pulizia giornaliera delle camere, bagni e spazi e locali ad uso comune;
Altri obblighi:
• Presentazione di comunicazione periodi apertura e chiusura della struttura, da effettuarsi entro il 1° ottobre per l’anno successivo, solo in caso di variazione della precedente comunicazione; (le eventuali variazioni possono essere comunicate al Comune durante tutto l’anno, con un preavviso di almeno 5 giorni prima del verificarsi dell’evento, attraverso la piattaforma "www.impresainungiorno.gov.it”);
• Comunicazione dati consistenza ricettiva e movimento dei clienti al Servizio statistica regionale attraverso il portale Ross 1000 - Contatti per singolo capoluogo di
provincia. L’iscrizione al portale attribuisce anche il CIR, che corrisponde al Codice Regione, necessario per effettuare tutti i tipi di promozione, commercializzazione e
pubblicità della struttura.
• Comunicazione presenze alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24 ore, ai sensi dell'art.109 del TULPS e conservazione dei files previa procedura di autenticazione nel sito internet “Alloggiati web” (abilitazione richiesta dai titolari alla Questura);
• Eseguire gli adempimenti per l'Imposta di Soggiorno comunale;
• Consentire l’accesso agli incaricati del Comune, in ogni momento anche mediante sopralluoghi, per verificare che le strutture siano in possesso dei requisiti dichiarati e che l'attività sia svolta in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (L. R. 16/04 e ss.mm.ii., DGR 2186/2005 modificata dalla DGR 802/2007, Regolamenti comunali e strumenti urbanistici comunali);
• Comunicazione preventiva al Comune di ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata d’inizio attività;
• Attuazione delle misure di controllo previste dalla DGR 1115/2008 "Approvazione linee-guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi".
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Pdf/A
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
Costi La SCIA è soggetta a pagamento dei diritti di istruttoria Euro 50 al momento della compilazione della pratica (PagoPA - tariffario come da Delibera giunta comunale n. 26 del 25/01/2018)
La notifica sanitaria è soggetta al pagamento di Euro 20 (PagoPa) (da effettuarsi in caso di somministrazione alimenti e bevande)
Riferimenti normativi
L.R. n.16/2004 - art. 10
Delibera di Giunta Regionale n. 2186/2005
Per una completa visione della normativa consultare il sito: https://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/normativa/affittacamere
Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2025, 13:53