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Regione Emilia-Romagna
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Comunicare periodi aperture/chiusure strutture Ricettive (scadenza 30 novembre)

comunicazioni periodiche strutture ricettive

Tipi di documento:
Argomenti:
Turismo
Imprese
Municipium

Descrizione

Nuovo termine fissato al 30 novembre di ciascun anno, come da Deliberazione della Giunta regionale n. 922/2026, recante “L.R. 16/2004 - Posticipo del termine di cui ai punti 2 e 4 del dispositivo della DGR n. 1156/2018 entro cui i gestori delle strutture ricettive ed i Bed and Breakfast devono far pervenire le comunicazioni dei periodi di apertura/chiusura” per le comunicazioni annuali relative ai periodi di apertura e chiusura delle attività, con valenza dall’anno successivo, in aggiornamento rispetto alle SCIA o alle comunicazioni periodiche presentate.

Rimane ferma la possibilità di presentare comunicazioni di aperture/chiusure straordinarie in corso d’anno con le modalità già stabilite dalla Delibera di Giunta regionale n. 1156 del 23 luglio 2018,  purchè preventivamnete comunicate al Comune almeno 5 giorni prima.

In caso di chiusure straordinarie per fondate ragioni, è consentita la deroga ai limiti stabiliti all'ar. 4, comma2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., previa comunicazione al Comune almeno 20 gioni prima. I termini stabiliti per l'invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.

I Bed and Breakfast, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., sono tenuti a comunicare al Comune, entro il nuovo termine, i periodi di disponibilità all’accoglienza in variazione a quanto comunicato in sede di S.C.I.A. o successivamente, anche modificando l’opzione scelta fra i 120 giorni di apertura e i 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare. Nel caso di scelta dell’opzione dei 120 giorni occorre indicare il/i periodo/i di effettiva apertura, mentre nel caso di scelta dell’opzione dei 500 pernottamenti l’attività si intende svolta per tutto l’anno solare, ma è possibile dichiarare eventuali periodi di chiusura, fatto salvo l’obbligo di comunicare al Comune la sospensione dell’attività fino al 31/12 una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti. Nel caso di comunicazione di sospensione per raggiungimento del tetto massimo di pernottamenti, l’attività si considera automaticamente ripresa con il decorrere del nuovo anno. Sono ammesse variazioni ai periodi di accoglienza o di chiusura dichiarati, nei limiti dei parametri connessi all’opzione scelta, purché preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima, specificando in ogni caso la data di ripresa dell’attività. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.

Trasmissione della pratica al SUAP in modalità telematica tramite il Portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della Camera di Commercio.

Non sono previsti oneri / diritti di segreteria o istruttori

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Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2026, 13:54

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